Caso Wash Nereto. Cipolletti (M5S) interroga Giunta regionale e Marsilio sui rischi per popolazione e salute

TERAMO – Marco Cipolletti consigliere regionale M5S nella seduta consiliare svoltasi l’11 dicembre ha presentato un’interpellanza sulla realizzazione della piattaforma per rifiuti liquidi a Nereto.

Sono rivolte all’assessore Nicola Campitelli, ma all’intera Giunta e al Presidente Marsilio a volere richiamare la delicatezza del tema, le osservazioni sull’impianto in ipotesi, a volere sollecitare parole chiare e posizioni ben definite circa la realizzazione di questo sito che incontra la netta opposizione della cittadinanza, dei comuni interessati, dei comitati ambientalisti e degli operatori economici della zona.

Risposte superficiali e asettiche ricevute in Giunta  ai precisi quesiti del consigliere Cipolletti , queste alcune sue considerazioni  “In particolare, in ordine al paventato “rischio esondazione” la nota di riscontro all’interpellanza si limita, in forma speciosa ed ingannevole, ad evidenziare come l’attività sia esistente da diversi anni ed in una porzione di terreno non ricadente in zona a rischio idraulico”.

Marco Cipolletti

Relativamente al paventato rischio idrogeologico anche in relazione al divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, varrà la pena ricordare:

a) i contenuti della parte terza del Decreto Legislativo 42/04 che disciplina l’individuazione dei beni paesaggistici includendo nel novero dei beni oggetto di tutela paesaggistica, oltre quelli individuati specificatamente secondo le modalità previste dalla L. 1497/39, anche ampie porzioni del territorio nazionale definite quali beni diffusi vincolati ex lege. (tale norma individua precisamente le aree sottoposte a tutela paesaggistica e poi stabilisce le procedure da seguire per le autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).


Tra le aree vincolate rientrano li fiumi, i torrenti e le acque pubbliche iscritte nel Testo Unico 1775/33 per 150,00 metri lineari dalle sponde.

b) degni di considerazione appaiono i contenuti normativi di cui all’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523 sulle acque pubbliche.

La giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale “in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile, sezioni unite, 30 luglio 2009, n. 17784)”.

Si ritiene che siffatta norma risponda all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza ad occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.

La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012, n. 439).

Ora, al di là di ogni altra valutazione di merito, in considerazione che la proposta insediativa di cui si parla staziona ancora nella fase istruttoria, ritengo opportuno interessare il Dirigente Regionale che assume la qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo (RUP), al fine di fornire allo stesso ulteriori elementi di valutazione e, prima ancora di accedere alla fase decisoria, di sollecitare il medesimo ad operare le attività conoscitive e di riscontro utili per le indagini istruttorie che si vorranno espletare.

D’altra parte, una riflessione complessiva si impone e non soltanto in via cautelare e di principio, ma anche per ricercare le migliori garanzie e le necessarie tutele a favore delle Comunità e delle attività interessate .

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