Esami di Stato 2° Ciclo. Ordinanza per commissioni e presidenti

AVEZZANO – Il Ministro dell’Istruzione ha emanato – con prot. 197 del 17 aprile 2020 – l’ordinanza ministeriale che regola le modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione per l’A.S. 2010/2020.  Le disposizioni contenute nell’ordinanza tengono ovviamente conto di precedenti emanazioni, anche di altri ministeri e istituzioni, che riguardano la gestione dell’emergenza epidemiologica  COVID – 19 e alcune di esse sono emanate in deroga a precedenti decreti e/o ordinanze.

Le commissioni verranno costituite in ragione di una ogni due classi; ogni commissione sarà  presieduta  da  un Presidente esterno all’istituzione scolastica e  da sei commissari interni per ciascuna delle due classi; è possibile anche che uno stesso commissario sia comune ad entrambe le classi.. Saranno  gli Uffici scolastici Regionali a nominare i Presidenti mentre la nomina dei commissari interni è demandata ai consigli di classe; dovrà essere garantita la presenza del commissario di Italiane quella dei commissari che insegnano disciplino di indirizzo per lo svolgimento/correzione della 1^ e 2^ prova. Prioritariamente l’abbinamento delle due classi avverrà tra classi dello stesso indirizzo ma sono contemplati anche altri possibili abbinamenti tra classi di diverso indirizzo e corsi serali/corsi per adulti, tra classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso ma anche tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi.

L’ordinanza regola all’art. 5 la designazione dei commissari interni che, come detto, è di competenza dei consigli di classe tenuto conto dei criteri riportati nel documento e all’art. 7  individua – riportando i criteri –  gli aventi diritto a produrre istanza per l’iscrizione all’elenco dei presidenti e altra istanza per la nomina di presidente di commissione, nonché, all’art. 9,  le modalità di presentazione di entrambe le istanze. E’ bene porre in evidenza che si tratta di due istanze diverse che:

  1. Non implicano obbligo alla presentazione;
  2. Dovranno essere presentate separatamente;
  3. Prioritaria è l’istanza di inserimento negli elenchi presidenti da effettuare tramite ISTANZE ONLINE con il modello ES-;
  4. Solo dopo aver inserito la prima domanda, si può provvedere a compilare l’istanza di nomina da effettuare con il modello ES-1.

Gli elenchi verranno elaborati dal sistema informativo su base regionale e trasmessi ai competenti Uffici Scolastici Regionali che ne cureranno la pubblicazione. Al momento, non è nota la data entro la quale bisogna presentare le istanze. All’art. 8 – qualora ce ne fosse bisogno – viene richiamato l’obbligo ad assolvere l’incarico affidato in quanto inerente le funzioni proprie del personale  della scuola, salvo le deroghe o i casi di legittimo impedimento consentiti dalle disposizioni normative vigenti. I successivi articoli dell’ordinanza espongono i procedimenti  di nomina dei presidenti nonché le preclusioni e le condizioni ostative alla nomina  e le operazioni tecniche che, a cura degli Uffici Scolastici Regionali,   produrranno la costituzione delle commissioni.

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