Scuola e Covid-19. Ultime disposizioni da Ministero dell’Istruzione

Proroga certificazione alunni DSA. Protezione e sicurezza per svolgimento scrutini ed esami

AVEZZANO – Il Ministero dell’Istruzione con R.U. 752 del 29.05.2020, avente per oggetto la proroga dei termini per il rinnovo della certificazione di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, ha disposto il differimento della scadenza per la presentazione della suddetta certificazione.

Tale documentazione, in rispetto all’Accordo Stato Regioni dei 2012, andrebbe rinnovata ad ogni cambio di ciclo e comunque, non prima che siano trascorsi tre anni dal precedente oppure ogni qualvolta si rendesse necessario modificare l’applicazione degli idonei strumenti didattici sostitutivi e compensativi nonché le procedure e gli strumenti valutativi. A tutela del diritto allo studio degli alunni DSA, con la detta nota,  le documentazioni già rilasciate dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza potranno essere prorogate – su domanda della famiglia – fino ad un anno dopo che i servizi di NPIA abbiano ricominciato a svolgere le normali attività.

Come è ben noto, il D.L. 19.05.2020 n. 34 cosidetto Decreto Rilancio, all’art. 231 si occupa delle  misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”connesse all’emergenza sanitaria ed economica intervenuta a seguito del COVID-19. Nello specifico, i commi di interesse dell’art. 231 per la scuola sono due: comma 1 e comma 7.

Al comma 1 è riportato lo stanziamento di 331 milioni di euro per il 2020 al fine di:

  1. sostenere la ripresa dell’attività didattica per l’a.s. 2020-2021;
  2. adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento personale tra gli studenti;
  3. dotare le istituzioni scolastiche di materiale igienico-sanitario;
  4. adeguare gli spazi fisici;
  5. sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

In sintesi si tratta di tutta una serie di beni, servizi  e lavori – che le scuole potranno acquistare/appaltare con le risorse messe a disposizione – e che vanno dai servizi di formazione e aggiornamento del personale ai servizi di rimozione/smaltimento rifiuti; dall’acquisto di D.P.I. a quello di altri materiali tipo termo scanner, pannelli di plexiglass etc; dall’acquisto di piattaforme digitali alla fornitura di strumenti editoriali e didattici innovativi, passando per l’acquisto di biglietti per visite guidate virtuali; dai serivizi di ri-progettazione  degli spazi didattici (per garantire sicurezza) alla fornitura di segnaletica, serivizi di sorveglianza, sanificazione fino all’adattamento di spazi interni ed esterni per lo svolgimento dell’attività didattica in sicurezza.

Nella individuazione degli interventi da eseguire, le istituzioni scolastiche dovranno tener conto di quanto di spettanza degli EE.LL., secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che li fa portatori di competenze afferenti alla manutenzione degli edifici scolastici e alle norme di sicurezza e all’adeguamento degli impianti. Le risorse sono assegnate alle scuole sulla base dei criteri e parametri vigenti  per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tutte le istituzioni scolastiche dovranno completare acquisti e/o appalti (almeno le procedute di affidamento)  entro il 30 settembre 2020; qualora le risorse assegnate non venissero utilizzate dovranno essere restituite per poter essere poi, nuovamente redistribuite ad altre istituzioni che abbiano evidenziato ulteriori fabbisogni.

Il comma 7, con uno stanziamento di 39 milioni di euro ha il compito di:

1) garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020;

2) assicurare l’idonea pulizia degli ambienti scolastici, coerentemente con gli standard necessari nell’attuale situazione emergenziale;

3) offrire la possibilità di utilizzare D.P.I. da parte di studenti e personale scolastico durante le attività in presenza.

L’erogazione dei fondi avverrà nel rispetto di precisi parametri:

  1. numero di studenti e unità di personale coinvolti nelle operazioni dell’Esame di Stato;
  2. numero di plessi/sedi di cui si compone l’istituzione scolastica.

Viene riconosciuta alle scuola una “libertà di manovra” per acquisti di beni e servizi purché coerenti con le finalità previste dalla norma e con le misure di sicurezza da dottare.

Last but not least, è cosa buona ricordare che – sempre per garantire il massimo supporto alle sedi d’esame – è stato definito un Protocollo d’Intesa in cui il Ministero si impegna a:

  1. attivare un Tavolo nazionale permanente presso il M.I., composto da rappresentanti del ministero delle organizzazioni sindacali e della Croce Rossa che si occuperà di analizzare le criticità pervenute dalle istituzioni scolastiche, verificando la corretta osservanza delle misure di sicurezza durante lo svolgimento degli esami e proponendo eventuali e ulteriori misure adeguare all’evolversi della situazione epidemiologica affinché sia tutelata la salute degli studenti e di tutto il personale coinvolto;
  2. attivare un Tavolo di lavoro permanente presso ogni U.S.R  composto da rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del Protocollo d’Intesa, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio, con funzione di raccordo tra il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche;
  3. attivare un monitoraggio attraverso gli UU.SS.R.. sulla effettuazione della sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate prima dell’inizio delle procedure d’esame e sull’utilizzo delle risorse assegnate;
  4. intrattenere una comunicazione efficace, da parte delle istituzioni scolastiche e tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, sulle determinazioni finali riguardanti le procedure anti- contagio rivolta alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola;
  5. fornire un supporto di formazione sull’utilizzo dei D.P.I.;
  6. dare indicazioni puntuali sulle  modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio;
  7. dare attuazione ai protocolli sanitari previsti – anche con la presenza di personale C.R.I. – vigilando, se necessari – se presso le sedi d’esame dovessero manifestarsi eventuali sintomatologie COVID-19.

Inoltre, si rammenta:

  1. il disposto dell’art. 26 c.1-l.c) dell’O.M. 16.05.2020 n.10 che richiama la necessità di disporre la partecipazione all’Esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio;
  2. il disposto all’art. 1, comma 1, lettera q) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 per il quale le operazioni di scrutinio devono svolgersi esclusivamente secondo la modalità  videoconferenza fino al 14 giugno 2020 termine temporale all’interno del quale sono sospese tutte le riunioni di organi collegiali in presenza.

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