Sulmona. Il giudice del lavoro condanna la cooperativa Servizi Turistici al reintegro di due lavoratrici

La Cgil L’Aquila: “Una grande vittoria del nostro sindacato”

SULMONA – Aveva riassorbito solo 2 lavoratori dei 4 presenti al momento del subentro nell’incarico, la Cooperativa servizi Turistici di Sulmona condannata a reintegrare le due lavoratrici estromesse. Una notizia che ha fatto gridare alla vittoria la Cgil-Fp della provincia dell’Aquila che con il segretario Anthony Pasqualone aveva avviato al vertenza a tutela delle due donne. Secondo Pasqualone si tratta di una grande vittoria e del ripristino del principio fondamentale del rispetto della legge.

Questa la nota integrale del sindacato rappresentato da Pasqualone: “La battaglia portata avanti dalla Fp-Cgil della Provincia dell’Aquila e dell’Avv. Francesca Ramicone per due lavoratrici storicamente addette alla gestione dei Servizi museali ed altri servizi culturali – che il Comune di Sulmona ha affidato alla Cooperativa Sociale Servizi Turistici di Sulmona – vede oggi riconosciuto, da parte del Giudice del Lavoro, il diritto al reintegro al lavoro oltre che il risarcimento dei danni subiti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cooperativa Sociale ZOE (il precedente gestore del servizio di che trattasi) risalente a maggio 2018, a tutt’oggi.

Anthony Pasqualone

Ricordiamo infatti che la Cooperativa Sociale Servizi Turistici, in dispregio delle vigenti disposizioni contrattuali, aveva deciso in maniera unilaterale di riassorbire solo 2 dei 4 lavoratori precedentemente addetti al servizio di che trattasi, facendo così perdere il posto di lavoro a due lavoratrici. Quanto sopra nonostante che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, durante un incontro tenutosi in data 04.05.2018, aveva invitato la cooperativa stessa, a considerare l’obbligatorietà della clausola sociale finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali già impiegati nell’appalto atteso che, da parte del Comune di Sulmona erano pervenute precisazioni in merito alle immutate condizioni dell’Appalto.

Ricordiamo altresì che la suddetta Cooperativa, aveva dichiarato che avrebbe applicato la clausola sociale “nei limiti dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza”, ignorando, palesemente e volutamente, la disciplina del vigente CCNL Cooperative Sociali (contratto adottato – evidentemente a singhiozzo – dalla stessa Servizi Turistici) che, all’articolo 37, prevede che “L’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione, assumerà, …omissis…, il personale addetto all’appalto o convenzione stessi, …omissis…, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati”. Tutto ciò al fine di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale. Già all’epoca ritenemmo che la clausola di cui all’art. 37 del CCNL – applicabile alle Cooperative Sociali e relativa alla conservazione del posto di lavoro in casi di cambi di gestione – non poteva essere ritenuta solo di indirizzo di carattere politico o una clausola programmatica, ma costituiva un vero e proprio obbligo volto a perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.

La stessa Anac, nei propri documenti relativi alla disciplina della clausola sociale, ed in species nel rapporto con i CCNL, ha aderito all’orientamento per cui, stante il potere rappresentativo conferito alle associazioni datoriali, le imprese tenute all’applicazione del CCNL devono osservare la prescrizione relativa all’assorbimento del personale uscente, anche a prescindere dalla previsione ad hoc che la stazione appaltante inserisca nella lex specialis. Orbene, in attesa di poter leggere le motivazioni della sentenza, riteniamo ragionevolmente di poter affermare che le nostre convinzioni sono state recepite dal Giudice del Lavoro che, con la odierna sentenza, restituisce alle lavoratrici il diritto al lavoro ed il risarcimento del danno per essere state per oltre un anno e mezzo senza lavoro. Altrettanto importante è il valore “politico” che assume l’odierno giudizio in quanto, se fosse stato tollerato l’atteggiamento assunto dalla predetta Cooperativa, ci saremmo trovati di fronte a scenari preoccupanti con un aumento della precarietà del lavoro ed una diminuzione della dignità dei lavoratori avallando un sistema del mercato del lavoro sempre più allo sbando e sempre più fuori controllo. E’ invece stato fissato un importante tassello che tutela i diritti di tutti i lavoratori nel caotico “mondo degli appalti” grazie all’ottimo lavoro svolto dall’Avvocato Francesca Ramicone per conto della Fp-Cgil della Provincia dell’Aquila”. Il Segretario Generale Fp-Cgil Provincia dell’Aquila Anthony Pasqualone

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