Tempio Crematorio ad Avezzano. Di Bastiano: «Era ora, la Marsica attendeva tale struttura da troppo tempo»

AVEZZANO – Tempio crematorio ad Avezzano, prosegue il dibattito in città fra forze politiche, associazioni e cittadini, sia favorevoli, sia contrari all’impianto per la cremazione.

Oggi riportiamo l’intervento del leader del Centro Giuridico del Cittadino, ed ex amministratore comunale, Augusto Di Bastiano.

«Bene ha fatto l’Amministrazione di Avezzano a deliberare la costruzione del Tempio Crematorio, un progetto che mette a disposizione della popolazione un servizio utile, economico e condiviso.

Augusto Di Bastiano

Il tempio, come da legge – dice Di Bastiano -, verrà costruito nell’area del cimitero lontano dal centro abitato.

Ora si passerà all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione, aperto alle aziende del settore interessate a realizzare il progetto, che sarà soggetto alle valutazioni di impatto ambientale.

Valutazione che non sarà fatta dal Comune, ma dalla Regione e, avendo fiducia nelle istituzioni, ritengo che faranno al meglio il loro lavoro.

Termineranno le centinaia di viaggi dalla Marsica per raggiungere località attrezzate per la cremazione, un servizio che in molti attendono e fiduciosi che tutto sarà a norma e in sicurezza.

C’è chi dice che si è andati troppo veloci.

Sono trent’anni che se ne discute ed Avezzano.

Grazie alla lungimiranza del Piano regolatore – prosegue – , la città ha un’area Cimiteriale ampia.

“Finiranno finalmente i viaggi dalla Marsica nei centri attrezzati per effettuare la cremazione”

Infatti, l’ubicazione dei forni è normata dal DPR 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e stabilisce (all’art. 78) che questi siano costruiti entro i recinti dei cimiteri.

Il progetto di costruzione deve essere corredato da una relazione nella quale debbono essere illustrate:

  • Caratteristiche ambientali del sito;
  • Caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto;
  • Sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti.

I cimiteri, dal canto loro, in base all’art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 “testo unico delle leggi sanitarie” (così come modificato dall’art. 4 della Legge 130/2001) devono essere distanti di almeno duecento metri dai centri abitati (tranne il caso di cimiteri di urne) ed è vietato costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Si fa presente che un centro abitato, così come definito dal Codice della Strada (art.3 punto 8 del D.Lgs 285/1992), è un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici – conclude Augusto Di Bastiano – si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Augusto Di Bastiano

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