Ultime dal Ministero dell’Istruzione: Ddi, quarantena e isolamento
AVEZZANO – Il D.P.C.M. del 24 ottobre u.s. sancisce all’art. 1 c.. 9 lett. s che “le istituzioni scolastiche secondarie di 2°gr., adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (omissis) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per un quota pari almeno al 75% delle attività ; questa disposizione, per ovvia conseguenza, porta con sé quella per la quale i docenti devono attivare la didattica a distanza – come per altro già fatto in precedenza – che il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha provveduto a normare con il Decreto del 19 ottobre 2020, in corso di registrazione presso gli organi di controllo.
Per fornire chiarimenti e indicazioni a quanto disposto dai succitati decreti, è pervenuta, ai dirigenti scolastici, la nota circolare n. 1934 del 26 ottobre. In essa, si mette in evidenza il confronto che l’Amministrazione sta sostenendo con le OO.SS. per produrre un ‘integrazione al contratto collettivo nazionale che affronti i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e del personale della scuola nonché gli adempimenti connessi allorchè i docenti operino a distanza; le indicazioni e i chiarimenti resi pertanto, hanno a base l’ipotesi contrattuale, il cui testo è stato inviato alle scuole in allegato alla nota circolare.
1) Attivazione della DDI
Per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, è garantito il proseguo delle attività didattiche in presenza. Per la scuola secondaria di secondo grado invece, fino al perdurare dello stato di emergenza, l’attività didattica verrà effettuata in modalità DDI in forma complementare, che potrà diventare esclusiva qualora si dovesse disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza. L’applicazione della DDI segue le Linee Guida e, nello specifico, le disposizioni predisposte dal Piano scolastico delle singole scuole con il suggerimento di adottare l’unità oraria inferiore ai 60’ e delle eventuali pause tra le lezioni sincrone.
Si delineano parimenti alcuni punti fermi:
- Il docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e a tutte le prestazioni connesse all’esercizio della professione docente;
- il docente assicura la DDI in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe;
- per la rilevazione delle presenze, sia per i docenti sia per gli studenti verrà utilizzato il registro elettronico, dove verrà riportata, specificando, la modalità di didattica utilizzata., se in presenza o a distanza;
- il docente mantiene i diritti sindacali e, naturalmente, la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali che potranno tenersi anch’esse a distanza;
- gli impegni dei docenti seguono il piano delle attività annuale deliberato dal Collegio dei docenti;
- la privacy, le operazioni di connessione e accesso, la riservatezza delle informazioni e dei dati personali sono regolamentate, come già in precedenza, dal documento congiunto MI – Garante privacy che rimane un sicuro punto di riferimento;
- per tutelare il personale relativamente all’uso degli strumenti tecnologici, la formazione obbligatoria in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà garantire uno specifico modulo;
- per il personale docente a tempo determinato, i dirigenti scolastici dovranno attivare verifiche sulle effettive necessità riguardo agli strumenti informatici e utilizzare l’istituto del comodato d’uso in caso di necessità.
2) Decreto 19 ottobre 2020 – Quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario (QSA o IDF)
Quanto segue, è di particolare importanza, soprattutto perché chiarisce una serie di equivoci generatisi dalla mancato inquadramento delle su nominate condizioni rispetto a quanto noto:
- il lavoratore che venga posto in quarantena o in isolamento domiciliare senza che si trovi in condizione di malattia certificata, dovrà svolgere la propria attività in modalità agile;
- il periodo trascorso in quarantena o isolamento , per quanto equiparato al ricovero, non è computabile ai fini del periodo di comporto; l’INPS, dal canto suo, specifica che lo “status di quarantena non configura un’incapacità temporanea al lavoro per patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa” pertanto, fino a che non si manifestino i sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro e quindi è in grado di espletare la propria attività professionale sebbene in forma diverse da quella in presenza;
- la quarantena è disposta per tutto il personale su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale a mezzo di atto scritto ed ha durata di dieci giorni dalla data individuata dal provvedimento sanitario.; – il personale che si trovi in condizione di effettivo contagio da COVID-19, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa né in presenza né a distanza. Si tratta infatti di malattia certificata a tutti gli effetti, tutelata in sede costituzionale e di contratti di lavoro.
a) Personale ATA
Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il DSGA e il personale assistente amministrativo, possono svolgere il servizio in modalità agile; gli assistenti tecnici in quarantena potranno svolgere le loro funzioni di supporto alle attività didattiche da remoto; per i collaboratori con le qualifiche di cuoco, infermiere guardarobiere, stante che le mansioni si espletano esclusivamente in presenza, in caso di quarantena disposta dall’autorità sanitaria, i dirigenti potranno far ricorso alla sostituzione del personale assente solo in caso di effettiva e comprovata necessità.
b) Personale docente
Il personale docente posto in QSA o in IDF, in assenza di un certificato stato di malattia, dovrà rendere le proprie prestazioni lavorative in DDI. In cooordinamento con i docenti, la/le classe/i . Si delineano perciò due possibilità:
1) intera classe posta in quarantena: le attività didattiche verranno svolte secondo la DDI, sia per i docenti posti a loro volta in quarantena sia per quelli non posti in quarantena. Quest’ultimi effettueranno i collegamenti da scuola utilizzando le strumentazioni e la connettività della scuola;
2) le classi non sono poste in quarantena: il/i docenti posto/i in quarantena potranno svolgere le lezioni in DDI; in caso di necessità, si potrà far ricorso ai docenti dell’organico dell’autonomia, essendo prioritaria la necessità di garantire l’attività didattica.
I docenti di sostegno, qualora non sussista la necessità di una gestione esclusiva dell’alunno con disabilità, essendo contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, per la particolarità della loro funzione inclusiva rivolta all’alunno con disabilità dovranno essere utilizzati prioritariamente dai dirigenti scolastici per funzioni di supporto al/ai docenti posto/i in quarantena; tale utilizzo dovrà essere limitato alle classi in cui il docente è contitolare e secondo il proprio invariato orario di servizio. Se il docente di sostegno fosse posto anche lui in quarantena, proprio il principio della contitolarità consente – al fine di garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità – che i docenti di posto comune possano prendere in carico temporaneamente l’alunno stesso. Qualora sia ancora possibile operare aggregazione di discipline o in aree o ambiti disciplinari, sarà possibile rimodulare le discipline stesse attraverso una diversa aggregazione oraria.
Ciò significa che soltanto quando siano esaurite tutte le possibilità di reperimento di risorse umane interne all’istituzione scolastica, il dirigente potrà ricorrere alla nomina di personale supplente limitatamente alle ore necessarie alla copertura del servizio settimanale. Non potrà essere utilizzato il personale dei collaboratori scolastici o il personale di assistenza specialistica per la vigilanza della classe interamente in presenza.
Le prestazioni in DDI dovranno essere organizzate tenendo conto:
- della natura delle attività svolte dal docente;
- in coerenza con la programmazione delle attività didattiche elaborate nei dipartimenti e approvate dal Collegio del docenti;
- tetuto conto dell’orario settimanale delle lezioni e del piano annuale delle attività.
Si ribadisce che la rilevazione delle presenze dei docenti in servizio, sebbene in quarantena, si farà attraverso il registro elettronico specificando se la prestazione è resa in presenza o a distanza.