DDL Zan: come nasce, cosa dice e soprattutto cosa NON dice

Parliamo oggi di una delle leggi che è divenuta terreno di divisione nella cittadinanza, ovvero il DDL Zan. Innanzitutto partiamo dalla sua nascita, che avviene nel 2019, su iniziativa parlamentare durante il Governo Conte II (giallo-rosso, per intenderci). La legge nasce tra le componenti dem (Alessandro Zan, che presta il nome alla legge, in quota PD e da sempre attivista LGBTQ+), anche se di diversi partiti, per lo più in ambito di centrosinistra, ovvero LeU e PD. Da qui inizia il suo iter parlamentare, che (semplificando) prevede una analisi delle commissioni e poi una votazione in entrambe le camere (bicameralismo perfetto) dove una volta approvata sia da Camera dei Deputati che da Senato, riceve la vidimazione e la firma del Presidente della Repubblica e diventa legge.

La legge, in parole povere, ha l’obiettivo di prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze basate sul sesso, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Sostanzialmente quindi, una legge a tutela di minoranze o soggetti più deboli, da decenni attesa e ampiamente diffusa (con varie sfaccettature a seconda del Paese) in Unione Europea.

Dopo l’analisi in Commissione Giustizia, viene subito approvata all’arrivo nella Camera dei Deputati il 4 Novembre 2020 (votata da PD, M5S, LeU e qualche dissidente di Forza Italia, in divergenza con il resto del partito). Il passaggio seguente sarà invece travagliatissimo: l’iter di legge si interrompe quando la legge arriva nella Commissione Giustizia del Senato, dove il Presidente della commissione, Andrea Ostellari (Lega), punta a rilanciare la palla in avanti per un bel po’. Ovviamente il tutto è ammesso dalla legge, ma le motivazioni risultano alquanto deboli: prima il rinvio adducendo confusione sui capigruppo, poi definendo il disegno di legge una “non priorità per il governo” e poi asserendo che, vista la presenza di altri Ddl sulla stessa materia, sarebbe stato opportuno trovare una convergenza tra di essi. Da allora la legge si è bloccata, fino al 28 Aprile, giorno in cui con un voto di commissione 13 contro 11, parte la calendarizzazione destinazione Senato.

Ma cosa dice la il Ddl Zan di preciso? Partendo dal punto di vista sociale, verrebbe istituito il 17 Maggio come giornata contro l’omotransfobia, con le scuole di ogni ordine e grado che dovrebbero istituire attività volte alla sensibilizzazione ed al combattere la discriminazione su questo fronte (il tutto con uno stanziamento di circa 4 milioni di Euro dallo Stato inizialmente, per degli appositi centri contro queste discriminazioni, di modo da offrire assistenza sanitaria, legale e psicologica per le vittime); il tutto affiancato dall’istituzione di politiche contro le discriminazioni e con il monitoraggio dell’Isti­tuto nazionale di statistica (tramite l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori-OSCAD) che a cadenza almeno triennale dovrebbe elaborare dei dati per i reati d’odio di questa natura, al momento non censiti poiché difficilmente assimilabili, non essendo il reato specifico previsto dal Codice.

Dal punto di vista delle sanzioni (dove nascono più critiche, specialmente dal centrodestra compatto contro questo Ddl), non viene aggiunto niente di nuovo, ma semplicemente viene ampliata la cosiddetta “Legge Mancino” (604-bis e ter del codice penale), estendendo pene già presenti per le discriminazioni finora riconosciute (e in corrispettivo le aggravanti di reato presenti nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 e nell’articolo 90 quater del codice di procedura penale e nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e nell’articolo 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Ripetiamo, per essere sicuri: non vi sono nuove leggi, ma solo un allargamento delle protezioni di leggi già vigenti.

La legge quindi (come la “legge Mancino” finora) non punisce l’odio in sé (anche perché sarebbe sostanzialmente come cercare di afferrare il fumo con le mani), ma fornisce un’aggravante per quei reati perpetrati, e dimostrato in tribunale, per un puro odio irrazionale (banalmente il caso dell’aggressione alla coppia di ragazzi in metropolitana del Marzo scorso). Verrebbero così puniti i reati di istigazione d’odio e i reati d’odio in genere basati su motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, ma con l’aggiunta di “motivi fondati sul sesso, sul genere, sul­l’orientamento sessuale, sull’identità di ge­nere o sulla disabilità“.

Spiegato come agirà, adesso parliamo del come NON agirà la legge (poiché nell’art.4, come se non bastasse la Costituzione, viene ribadito il principio di “libertà di pensiero e di espressione“), prendendo le, spesso pretestuose e infondate, critiche che vengono fatte a questo disegno di legge:
1) Ci sono già le leggi vigenti che proteggono il mondo LGBTQ+? No, il reato di omotransfobia non esiste al momento in Italia, e la legge Mancino si applica ad alcune categorie come etnia o religione, ma non a identità di genere, orientamento sessuale o disabilità. Banalmente, se una persona picchia un musulmano perché musulmano, vi è la Legge Mancino che punisce il crimine d’odio in quanto tale; mentre se un ragazzo omosessuale viene picchiato in quanto tale, può al massimo appellarsi al generico “lesioni” e tutt’al più ai “futili motivi” (quelli che si applicherebbero a due persone che non si danno la precedenza allo stop e finiscono alle mani, banalmente).
2) Questa legge favorisce il mondo LGBTQ+ lasciando gli eterosessuali un gradino più in basso? No. La legge è equidistante, poiché si rivolge a GLI orientamenti sessuali, e a LE identità di genere. Se un ragazzo etero venisse aggredito in quanto etero da una coppia di altri due ragazzi, il Ddl Zan proteggerebbe la vittima. Poi, sul perché queste cose non capitino, ma anzi spesso abbiamo proprio la situazione opposta, beh potremmo farci due domande riguardo questi episodi…
3) Il Ddl Zan è una legge liberticida? No. La libertà di espressione viene ribadita dall’articolo 4 del Ddl Zan, che comunque è superfluo, visto che la Costituzione è la prima a tutelare queste libertà fondamentali. Semplicemente si rimarca la differenza (finora inesistente o volutamente ignorata) fra dire “Io mi riconosco nella famiglia tradizionale” e l’incitare a chissà quale tortura fisica per delle minoranze (che è appunto la Legge Mancino). Senza parlare poi di cose penalmente meno gravi, tipo gli insulti. Quelli sono già previsti nei reati come ingiuria e simili, e non verranno toccati dal Ddl Zan proprio perché non sono previsti nella Legge Mancino già in vigore.
4) Il Ddl Zan porterà la fecondazione assistita (volgarmente detta “utero in affitto”)? Fake news che rimbalza sempre ogni volta che si parla di diritti LGBTQ+, e che ovviamente è totalmente inventata. Non c’è né la parole “utero” né la parola “affitto” in tutte e 7 le pagine della legge.

Conosciuto il disegno di legge e sfatati i “falsi miti”, adesso ognuno può trarne le proprie conclusioni, con una spiegazione basilare del testo.

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