Conclusione anno scolastico e avvio del nuovo anno. Le direttive del Ministero

Foto tratta dal sito skuola.net

AVEZZANO – Con il D.L. 22 del 8 aprile 2020, vengono emanate una serie di misure  urgenti  per procedere alla conclusione dell’attuale anno scolastico, allo svolgimento degli Esami di Stato  e per  avviare, in modo ordinato, il prossimo anno,  tenendo conto della eccezionale situazione che si è determinata, all’interno della scuola e dell’università, all’indomani della emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

CONCLUSIONE A.S. 2019/2020

Il testo del decreto contempla che, con una o più ordinanze, il Ministro possa dettare specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale; le diverse misure adottabili saranno determinate in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche alla data del 18 maggio 2020.

A) qualora sia possibile tornare a scuola entro il 18 maggio  si prevede che:

  1. per le classi intermedie e  per entrambi i cicli di istruzione –  l’adozione,  al fine della valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva, dei criteri presenti nella normativa vigente*  tenuto conto “della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni” ; qualora in sede di ammissione alla classe successiva si rilevassero recuperi o integrazioni da apportare al livello degli apprendimenti, questi verranno attuati alla ripresa del nuovo a.s. 2020/2021 a decorrere dal 1° settembre quale attività didattica ordinaria;
  2. si terranno le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni;
  3. per l’Esame di Stato** del 2° ciclo di istruzione –  una diversa articolazione delle commissioni d’esame , commissari interni (di norma sarebbero tre interni e 3 esterni) e solo il presidente esterno; le prove d’esame saranno così organizzate: la 1^ prova Italiano su base nazionale, inviata alle scuole dal Ministero, come di norma; la 2^ prova invece, potrebbe essere predisposta da ogni singola commissione, sulla base di criteri di uniformità dati a livello nazionale.  Nessuna indicazione viene data nelle misure adottate circa le modalità di svolgimento del colloquio che, si presume, si svolgerà regolarmente.

B) qualora NON sia possibile tornare a scuola, si prevedono:

  1. per le classi intermedie e  per entrambi i cicli di istruzione  – modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali con passaggio automatico alla classe successiva, fatte  salve le attività di recupero che verranno attivate a settembre 2020;
  2. per l’Esame di Stato del 1° ciclo di istruzionestante l’impossibilità di svolgere in presenza le operazioni d’esame, per il primo ciclo di istruzione l’intero esame sarà sostituito con la  valutazione finale del consiglio di classe, integrata da uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato i contenuti e le modalità di esecuzione saranno spiegate nella stessa ordinanza.
  3. per l’Esame di Stato del 2° ciclo di istruzione stante l’impossibilità di svolgere in presenza le operazioni d’esame, si prevede ECCEZIONALMENTE E LIMITATO A QUESTO SOLO A.S.,  un solo colloquio sostitutivo di tutte le prove d’esame; questa possibile soluzione, richiederà – come è ovvio – la rimodulazione  dello stesso colloquio e anche dei punteggi previsti per l’ esame.

C) AVVIO A.S. 2020/2021

Per il prossimo anno scolastico, le misure da adottare, in deroga alle vigenti disposizioni, riguardano:

  1. DATA INIZIO A.S. 2020/2021 che andrà definita con altri soggetti coinvolti e tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti da parte degli studenti;
  2. EVENTUALE CONFERMA DI ADOZIONE DI LIBRI DI TESTO in uso per corrente anno;
  3. IMMISSIONI IN RUOLO, UTILIZZAZIONI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO necessiteranno dell’adattamento degli aspetti procedurali e delle tempistiche.

Si puntualizza, inoltre, che:

  • il personale docente, in presenza della sospensione delle attività didattiche (legate all’emergenza sanitaria Coronavirus) continui ad assicurare le prestazioni professionali attraverso la D. a D. utilizzando strumenti informatici e/o tecnologici a disposizione;
  • sono sospesi viaggi di istruzione, le iniziati vedi scambio e/o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche anche se già e opportunamente programmate dalle scuole di ogni ordine e grado;
  • le attività di verifica, da parte dei dirigenti tecnici dei periodi di formazione e prova del personale docente ed educative – nel caso di reiterazione del periodo di prova, esclusivamente per questo a.s. e qualora non vengano effettuate entro il 15 maggio – sono sostituite da un parere consultivo che il dirigente tecnico presenterà al comitato di valutazione.

Dal 9 aprile il decreto è attuativo.

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NOTE

* requisiti ordinari per l’ammissione alla classe successiva:

  1. aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe previste);
  2. aver conseguito un voto di condotta non inferiore a 6/10mi;
  3. non essere incorso nella sanzione disciplinare di cui articolo 4, commi 6 e in particolare 9 bis, del DPR n. 249/1998 (presenza di reati gravi o pericolo per l’incolumità delle persone);
  4. aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
  5. in caso di sospensione del giudizio per gli alunni che hanno conseguito una o più insufficienze, in attesa dell’accertamento del recupero delle stesse, entro la fine dell’anno scolastico o comunque prima dell’inizio delle lezioni.

**Requisiti ordinari per l’ammissione all’Esame di Stato:

  1. aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe previste);
  2. aver conseguito un voto di condotta non inferiore a 6/10mi;
  3. non essere incorso nella sanzione disciplinare di cui articolo 4, commi 6 e in particolare 9 bis, del DPR n. 249/1998 (presenza di reati gravi o pericolo per l’incolumità delle persone);
  4. aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
  5. aver frequentato per almeno i ¾  del monte ore triennale dei P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e di orientamento).

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