Legge elettorale, la partita invisibile dei partiti e le nuove norme integrative della Consulta

(Adnkronos) – Sulla legge elettorale è in corso un vero e proprio braccio di ferro tra le forze politiche. Una partita complessa, giocata tra desideri dichiarati e strategie nascoste, difficile da decifrare. Trenta ricorsi contro il Melonellum, definito fortemente incostituzionale, sono infatti pronti a essere depositati il prossimo 26 ottobre in tutte le Corti d’appello con l’obiettivo di arrivare a un giudizio della Corte costituzionale prima che si voti per le prossime elezioni politiche; ma a oggi nessuna richiesta di sospensione cautelare della legge è sopraggiunta in Consulta nonostante la strenua opposizione di deputati e senatori di Pd, M5s, Iv, Avs, + Eu ed il ‘combinato’ di due recenti disposizioni predisposte dal giudice delle leggi pronte all’uso: le nuove ‘Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale’ (marzo 2026) e l’ordinanza 17 del 2019. Ciò malgrado il rischio di voto anticipato, per il quale la Corte potrebbe non riuscire a pronunciarsi prima delle elezioni, non possa essere escluso.  

Procediamo a ritroso: lo scorso 12 marzo la Consulta ha modificato le ‘Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale’ e nel terzo capitolo dedicato ai conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato ha introdotto una novità storica: la tutela cautelare atipica. Questa tutela consente ai Poteri dello Stato di chiedere in via cautelare la sospensione di un atto ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, in attesa della decisione definitiva della Corte, che potrebbe confermare gli effetti della misura cautelare e annullare l’atto impugnato. Vale a dire che oggi, con le nuove norme integrative, i poteri dello Stato potrebbero ricorrere in Corte costituzionale contro la legge elettorale Melonellum, chiedendone la sospensione immediata e, in caso di accoglimento del conflitto, anche l’annullamento integrale della legge. I poteri dello Stato legittimati a ricorrere alla Corte sono le Camere, il Governo, il Presidente della Repubblica, la stessa Corte costituzionale, i singoli magistrati e anche i parlamentari a partire dalla storica ordinanza n. 17 del 2019 che consente a deputati o senatori dell’opposizione di muoversi, in questo caso contro il Melonellum, in autonomia cioè individualmente, senza cercare maggioranza in Aula, in presenza di una manifesta lesione delle proprie prerogative costituzionali. 

Quali sono i casi in cui un parlamentare può richiedere la sospensione cautelare? L’Adnkronos ne ha parlato con la professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università di Genova, Lara Trucco. “Se il suo potere è stato manifestamente leso – risponde – Nel caso in oggetto, potrebbe esser stato leso dal voto di fiducia, che è blindato, non consente cioè di apportare emendamenti; e poi da quel contingentamento dei tempi, dal calendario stringente che ha fortemente compresso l’esame parlamentare, anche in Commissione. In materia elettorale l’articolo 72 della Costituzione all’ultimo comma stabilisce che per le leggi elettorali è obbligatorio il procedimento normale di esame e approvazione in Assemblea. Nell’iter legislativo c’è una riserva di Assemblea, che qui potrebbe essere stata lesa. La richiesta di sospensione cautelare attraverso il conflitto di attribuzione è una strada nuova che potrebbe essere giocata dalle opposizioni in qualunque momento, anche dopo la presentazione di ricorsi”. “Al di là di ciò – aggiunge la costituzionalista – se venisse sollevato il conflitto e la Corte dovesse accoglierlo dichiarando che c’è stata una illegittima interferenza nei poteri del parlamentare, la nuova legge potrebbe cadere integralmente e, in ipotesi, potrebbe rivivere il Rosatellum”. 

Il fatto che siano stati preventivati prima i ricorsi in un giudizio incidentale in cui paradossalmente si allungano i tempi, cosa lascia presupporre? “Che i ricorrenti puntino a un intervento più chirurgico, su singoli aspetti da censurare nel merito. Da quanto si legge sulla stampa i ricorsi interverrebbero sul premio di maggioranza; sull’indicazione del candidato premier; sul mancato rispetto della parità di genere; sull’impossibilità per l’elettore di conoscere gli effetti del voto sul parlamentare che sarà eletto; sul premio nazionale assegnato sul Senato che si elegge su base regionale e sull’elevato numero di firme da raccogliere per i partiti politici non presenti in Parlamento. Con questi interventi ne potrebbe derivare un sublimato del proporzionale. Potrebbe essere un escamotage”. 

Ad ingarbugliare il quadro del non detto, il fatto che il prossimo 29 ottobre la Corte di cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso contro il Rosatellum di alcuni elettori siciliani, patrocinati dagli avvocati Enzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello, valutando tra le questioni da sollevare in Consulta l’esenzione delle firme di presentazione per le liste dei partiti insider e l’eccessivo numero di firme per quelle dei partiti outsider, contestazione quest’ultima avanzata anche contro il Melonellum. “Quindi se ci fosse una volontà politica istituzionale sulle firme, il 29 ottobre la Cassazione già potrebbe sollevare la questione in Corte costituzionale con riferimento al Rosatellum, con possibili ricadute anche sulla nuova disciplina”, precisa Lara Trucco. C’è poi guardando oltralpe il ricorso presentato contro il Rosatellum alla Cedu dall’ex segretario dei radicali Mario Staderini, ricorso comunicato al Governo italiano dalla Corte europea ma sul quale ancora si attende la sentenza mentre la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, ha raccomandato da tempo che le componenti fondamentali della legge elettorale non siano modificati, di regola, nell’anno precedente le elezioni per evitare di alterare le regole del gioco al ridosso del voto. Insomma, in questa complicata partita sulle regole del gioco, resta da capire non soltanto chi vincerà, ma soprattutto con quali regole si finirà per giocare. 

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